presentato il 23/01/2020 in I Affari costituzionali della Camera da Salvatore DEIDDA (FdI) e altri 3 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 23/01/20
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Al comma 1 dell'articolo 2196-bis, ai commi 1 e 2-ter dell'articolo 2197, al comma 1 dell'articolo 2197-bis, al comma 1 dell'articolo 2204, al comma 1 dell'articolo 2207, al comma 1-bis dell'articolo 2208, al comma 1 dell'articolo 2209-ter, al comma 1 dell'articolo 2209-quater, al comma 1 dell'articolo 2209-septies, al comma 4 dell'articolo 2214-bis, al comma 1 dell'articolo 2221-bis, al comma 1, lettera a), dell'articolo 2224, ai commi 1 e 6 dell'articolo 2229, al comma 1 dell'articolo 2233-bis, al comma 1-quater dell'articolo 2236-bis, al comma 1 dell'articolo 2238-ter, al comma 1 dell'articolo 2259-quater, al comma 1 dell'articolo 2259-quinquies, al comma 1 dell'articolo 2259-sexies, la cifra: «2024» è sostituita dalla seguente: «2034».
2. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 2206-bis, al comma 1, lettera b), dell'articolo 2224, al comma 1 dell'articolo 2259-ter, la cifra: «2025», è sostituita dalla seguente: «2035».
2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine di garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.