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Proposta di modifica n. 9.3 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 9.
argomenti:    

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, è prorogato al 25 aprile 2021 per la presentazione di proposte di ricompense al valor militare per i caduti, i comuni e le province.
  2-ter. Le proposte di cui al comma 2-bis con la relativa documentazione sono inviate al Ministero della difesa, cui sono demandate le attribuzioni della Commissione unica nazionale di primo grado per la concessione delle qualifiche dei partigiani e delle decorazioni al valor militare, istituita dall'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341.
  2-quater. Il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, di cui agli articoli da 7 a 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ha effetti solo ai fini delle ricompense al valore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2-quinquies. All'attuazione dei commi da 2-bis a 2-quater il Ministero della difesa provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.