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Proposta di modifica n. 8.39 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 8.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di impedire disparità di trattamento, con riferimento alla attribuzione delle responsabilità di cui al secondo comma dell'articolo 2407 del codice civile ai componenti dei Comitati dei creditori e dei Comitati di sorveglianza nelle crisi societarie, la disposizione di cui all'articolo 3, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169, si interpreta nel senso che l'esonero dalla suddetta responsabilità si applica anche ai riti civili antecedenti l'anno 2008.