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Proposta di modifica n. 8.56 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. All'articolo 1, comma 2, della legge n. 3 del 2019, le parole: «1o gennaio 2020», sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2021».

  6-ter. Ai fatti commessi dal 1o gennaio 2020 al 1o gennaio 2021 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 159 e 160 del codice penale nella formulazione vigente alla data del 31 dicembre 2019.