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Proposta di modifica n. 7.49 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 7.
  • status: Approvato (Id. em. 7.57)

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. Alla legge 29 dicembre 2017, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1, alinea, le parole: «2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019 e 2020»;
   b) all'articolo 3, comma 3, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
   c) all'articolo 3, comma 5, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

  10-ter. Agli oneri di cui al comma 10-bis, pari ad euro 350.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

nuova formulazione del 13/02/20

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. Alla legge 29 dicembre 2017, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1, alinea, le parole: «2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019 e 2020»;
   b) all'articolo 3:
    1) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
    2) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
   c) all'articolo 4, comma 1, le parole: «per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2020».

  10-ter. Agli oneri di cui al comma 10-bis, pari ad euro 350.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.