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Proposta di modifica n. 7.19 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. All'articolo 22, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) le parole da «in occasione» fino a «fondazione» sono soppresse e dopo le parole «e 2018» sono aggiunte le seguenti: «e per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022»;
    2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il finanziamento relativo agli anni 2020, 2021 e 2022 è erogato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo entro il 31 marzo del rispettivo anno. Il soggetto beneficiario presenta al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro il 30 giugno dell'anno successivo, una relazione sull'impiego delle risorse finanziarie erogate».

  8-ter. Agli oneri di cui al comma 8-bis, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.