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Articolo aggiuntivo n. 6.08 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64)

  1. All'articolo 37 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 7, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «Il personale in servizio all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, destinato a svolgere un secondo periodo di servizio della durata inferiore a sei anni scolastici, sulla base delle graduatorie pubblicate con decreto del direttore generale per la promozione del sistema Paese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 3875 del 12 luglio 2013, ha diritto, previa presentazione della domanda entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione al competente ufficio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alla proroga della durata del secondo periodo di servizio fino al raggiungimento del limite massimo di permanenza all'estero di dodici anni, ai sensi dall'articolo 21, comma 1. Il personale interessato è riassegnato alla sede di servizio estera presso la quale prestava servizio alla data del 31 maggio 2017 ovvero, qualora questa non fosse disponibile, presso una delle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali ha conseguito l'idoneità nelle prove di accertamento linguistico, bandite dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con decreto interministeriale n. 4377 del 7 ottobre 2011»;
   b) il comma 8 è sostituito con il seguente:
  «8. Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, nominato con un mandato di 9 anni, e il personale nominato con un mandato di 5 anni, il cui servizio è stato prorogato senza soluzione di continuità per ulteriori 4 anni, può permanere in servizio presso la sede estera fino al raggiungimento di nove anni scolastici. Il personale interessato mantiene il diritto ad essere destinato all'estero per ulteriori 3 anni dopo aver superato le prove di selezione previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64. Il personale in servizio in Italia che ha svolto un periodo di servizio all'estero superiore a 6 e inferiore o uguale a 9 anni scolastici può essere destinato all'estero fino al raggiungimento di 12 anni scolastici in tutta la carriera, dopo aver superato le prove di selezione previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64».