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Articolo aggiuntivo n. 6.05 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 come convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159)

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al 40 per cento dei posti del concorso di cui al comma precedente è riservato a coloro che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico, per almeno un triennio a partire dal 2012 ed entro la data di svolgimento del concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive integrazioni e modifiche. Il personale di cui al periodo precedente accede direttamente al concorso, senza effettuare eventuali prove preselettive».