Proposta di modifica n. 6.7 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Approvato

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. In considerazione della particolare situazione linguistica delle scuole in lingua tedesca e delle località ladine della Provincia autonoma di Bolzano, il termine di entrata in vigore dei requisiti di ammissione all'esame di Stato di cui agli articoli 13, comma 2, lettera b), e 14, comma 3, sesto periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, limitatamente alla prova INVALSI nella disciplina «tedesco», è differito al 1o settembre 2022.

nuova formulazione del 11/02/20

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. In considerazione della particolare situazione linguistica delle scuole in lingua tedesca e delle località ladine della provincia autonoma di Bolzano, le disposizioni in materia di requisiti di ammissione all'esame di Stato di cui agli articoli 13, comma 2, lettera b), e 14, comma 3, sesto periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, si applicano a decorrere dal 1o settembre 2022 per le scuole in lingua tedesca, limitatamente alla prova INVALSI nella disciplina «tedesco», e per le scuole delle località ladine, limitatamente alle prove INVALSI nelle discipline «italiano» e «tedesco».