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Articolo aggiuntivo n. 5.01 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 5.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Massimale orario specialisti ambulatoriali)

  1. Al fine di fronteggiare immediatamente la grave carenza di medici specialisti e di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nonché di dare piena operatività a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, dell'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, psicologi e chimici) ex articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ratificato in data 17 dicembre 2015, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuna regione dispone che le rispettive Aziende del SSN regionale, prima di procedere alla pubblicazione degli incarichi, provvedano a completare, a decorrere dal 1o febbraio 2020, l'orario degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti già titolari a tempo indeterminato presso l'Azienda di riferimento, per la branca o area professionale interessata, fino al raggiungimento del tempo pieno come previsto dall'articolo 26, comma 1, del medesimo ACN. Nell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è fatta salva la facoltà degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie di aderire alla richiesta dell'ASL di riferimento.
  2. All'onere derivante dal comma 1 ciascuna regione provvede utilizzando anche le risorse previste dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.