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Articolo aggiuntivo n. 4.015 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Proroga dell'introduzione dell'imposta sul consumo delle «bevande edulcorate»)

  1. All'articolo 1, comma 675, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «da pubblicare entro il mese di agosto dell'anno 2020 nella Gazzetta Ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «da pubblicare entro il mese di novembre dell'anno 2020 nella Gazzetta Ufficiale». Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 58,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 29,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.