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Proposta di modifica n. 4.16 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: «, senza possibilità di compensazione» sono soppresse;
   b) al comma 5, dopo le parole: «comma 2,» sono inserite le seguenti: «di almeno uno».

  3-ter. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2020» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020.».

  Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, commi 3-bis e 3-ter, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede: quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo; quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 10 milioni euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.