Proposta di modifica n. 3.31 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 23/01/20

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2020.