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Proposta di modifica n. 1.71 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'incremento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono destinate:
   a) quanto a 5 milioni di euro ad incremento del fondo di cui all'articolo 1, comma 616, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità;
   b) quanto a 3 milioni di euro, al fine di garantire la piena attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134, ad incremento della dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, istituito nello stato di previsione del Ministero della salute;
   c) quanto a 4 milioni di euro per sussidi didattici di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per le istituzioni scolastiche che accolgano alunne e alunni, studentesse e studenti con abilità diversa, certificata ai sensi della medesima legge 5 febbraio 1992, n. 104;
   d) quanto a 4 milioni ad incremento del fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112;
   e) quanto a 4 milioni ad incremento del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.