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Proposta di modifica n. 1.12 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Id. em. 1.8

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il personale precario individuato tramite le procedure di ricognizione di cui all'articolo 20, comma 2, dei decreto legislativo, n. 75 del 2017 è mantenuto in servizio fino al 31 dicembre 2020 presso le aziende sanitarie che abbiano deliberato in merito, e comunque fino alla conclusione delle previste procedure concorsuali. La presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e opera nell'ambito delle previsioni di spesa previste, per i relativi adempimenti, dalle rispettive aziende sanitarie.