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Articolo aggiuntivo n. 2.020 al ddl C.2302 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 14/01/20

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Sostegno all'attività degli operatori di microcredito)

  1. Gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in possesso del requisito di micro piccola media impresa, beneficiano, a titolo gratuito e nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento e, relativamente alle nuove imprese costituite o che hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, senza valutazione del merito di credito, della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sui finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi operatori, di operazioni di microcredito in favore di beneficiari come definiti dal medesimo articolo 111 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176.