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Articolo aggiuntivo n. 2.08 al ddl C.2302 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 14/01/20

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Nome per la tutela del sistema creditizio)

  1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo presenta alle Camere un disegno di legge di riforma della disciplina dei reati bancari e finanziari, per realizzare i seguenti obiettivi:
   a) attribuite le funzioni di cui all'articolo 51 del codice di procedura penale all'ufficio del pubblico, ministero presso il tribunale del Capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente;
   b) istituire in ciascuna procura della Repubblica presso i tribunali dei capoluoghi di distretto una sezione specializzata di polizia giudiziaria, alla quale sia assegnato personale dotato di specifiche attitudini e preparazione;
   c) istituire presso i tribunali dei capoluogo di distretto e le corti di appello Sezioni specializzate in materia di reati bancari e finanziari, scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze.