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Articolo aggiuntivo n. 1.032 al ddl C.2302 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 14/01/20

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Divieto di pressione sulle vendite)

  1. L'acquisizione di partecipazioni al capitale di società bancarie e finanziarie, da parte della Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A., a norma dell'articolo 1, determina, dalla data della sottoscrizione, l'applicazione del divieto, per tali società bancarie e finanziarie, di vincolare quota parte della retribuzione dei dipendenti alla promozione e al collocamento di prodotti finanziari e di prevedere un regime di incentivazione alla progressione di carriera dei dipendenti correlato, in modo mediato o diretto, alla vendita di prodotti finanziari. Sono nulli i patti sottoscritti in violazione dei suddetti divieti. La nullità può essere fatta valere anche da Banca d'Italia e da Consob.
  2. Dalla data della sottoscrizione delle partecipazioni di cui al comma 1, il profilo finanziario è assegnato alla clientela dalla banca e dalla società finanziaria sulla base di dati e informazioni oggettive fornite dal cliente, quali la misura del reddito; la composizione del nucleo familiare; le proprietà immobiliari e quant'altro e in relazione alle dichiarazioni di intenti rese dal medesimo in merito alla propensione al rischio negli investimenti.