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Articolo aggiuntivo n. 1.023 al ddl C.2302 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 14/01/20

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Banche di credito cooperativo)

  1. All'articolo 150-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4-bis dopo le parole: «anche dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente» inserire le seguenti: «o dall'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis del presente decreto a cui aderisce l'emittente» e dopo le parole: «della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo» inserire le seguenti: «bancario cooperativo o del sistema di tutela istituzionale»;
   b) al comma 4-ter aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento e per la validità delle deliberazioni sono determinate dallo statuto e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci finanziatori. Alle modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento degli statuti delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento ai fini del presente comma non si applica l'articolo 2437, primo comma, lettera g), del codice civile.»;
   c) dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente: «4-quater. Ai fini di cui all'articolo 57 del presente decreto e di cui agli articoli 2501-ter e 2506 del codice civile, in caso di fusioni o scissioni alle quali partecipano banche di credito cooperativo che abbiano emesso azioni di finanziamento, le banche di credito cooperativo incorporanti, risultanti dalla fusione o beneficiarie del trasferimento per scissione, possono emettere azioni di finanziamento ai sensi del comma 4-bis quando le azioni di finanziamento precedentemente emesse non siano state oggetto di rimborso ai sensi del comma 4. I diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai soci finanziatori sono stabiliti dallo statuto, anche in deroga a quanto previsto dal comma 3».