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Articolo aggiuntivo n. 1.017 al ddl C.2302 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 14/01/20

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Estensione per le BCC di aderire a un sistema di tutela istituzionale)

  1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge 8 aprile 2016, n. 49, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Tale obbligo è altresì assolto dalle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis del decreto legislativo 12 settembre 1993, n. 385, che, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, hanno esercitato la facoltà di adottare sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, fino alla data di adesione ad un sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, dall'adesione delle stesse al Fondo temporaneo di cui al presente comma.»;
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. L'adesione di una banca di credito cooperativo al Gruppo bancario cooperativo, ovvero, per una banca di credito cooperativo avente sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al sistema di tutela istituzionale, non comporta il venir meno dell'adesione della stessa al Fondo temporaneo. Al più tardi alla data dell'adesione dell'ultima banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo o al sistema di tutela istituzionale, gli organi del Fondo, previa consultazione con le capogruppo dei gruppi bancari cooperativi e con l'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 settembre 1993, n. 385, convocano l'Assemblea per deliberare sulle modalità di scioglimento dello stesso.»

  2. All'articolo 150-ter, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4-bis sono aggiunte, dopo le parole: «anche dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente», le seguenti: «o dall'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del presente decreto a cui aderisce l'emittente»; e dopo le parole: «della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo», le seguenti: «bancario cooperativo o del sistema di tutela istituzionale»;
   b) al comma 4-ter, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento e per la validità delle deliberazioni sono determinate dallo statuto e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci finanziatori. Alle modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento degli statuti delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento ai fini del presente comma non si applica l'articolo 2437, primo comma, lettera g) del codice civile.»;
   c) dopo il comma 4-ter, è aggiunto, infine, il seguente:
  «4-quater. Ai fini di cui all'articolo 57 e di cui agli articoli 2501-ter e 2506 del codice civile, in caso di fusioni o scissioni alle quali partecipano banche di credito cooperativo che abbiano emesso azioni di finanziamento, le banche di credito cooperativo incorporanti, risultanti dalla fusione o beneficiarie del trasferimento per scissione possono emettere azioni di finanziamento ai sensi del comma 4-bis quando le azioni di finanziamento precedentemente emesse non siano state oggetto di rimborso ai sensi del comma 4. I diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai soci finanziatori sono stabiliti dallo statuto, anche in deroga a quanto previsto dal comma 3».

  3. Al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, all'articolo 37-bis, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
  «1-ter. Le banche di credito cooperativo non aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano hanno la facoltà di adottare, in alternativa alla costituzione del Gruppo bancario cooperativo, sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del Regolamento n. 575 del 2013. Tali sistemi prevedono un soggetto gestore costituito in forma di società per azioni o di società cooperativa in caso di sistemi a valenza provinciale. Nel primo caso, il soggetto gestore è autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria e il capitale è detenuto per almeno il sessanta per cento dalle banche di credito cooperativo aderenti al sistema di tutela istituzionale. Nel secondo caso, il soggetto gestore è affiancato da una società per azioni autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria il cui capitale è detenuto per almeno il 60 per cento dalle banche di credito cooperativo aderenti al sistema di tutela istituzionale.»;

  4. Al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, all'articolo 37, dopo il comma 2, inserire il seguente:
  «2-bis. Una quota fino a un massimo del dieci per cento degli utili netti annuali può essere corrisposta al sistema di tutela istituzionale a cui la banca di credito cooperativo aderisce.»

  5. Al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 37-ter, è aggiunto il seguente:

«Art. 37-ter 1.
(Trasformazione dei Gruppi Bancari Cooperativi in sistemi di tutela istituzionale)

  1. La Banca d'Italia autorizza la trasformazione in sistemi di tutela istituzionale dei Gruppi Bancari Cooperativi già autorizzati e operativi purché la Capogruppo assuma il ruolo di soggetto gestore del sistema, siano adottati meccanismi di contribuzione analoghi ai dispositivi di determinazione della garanzia incrociata vigenti all'epoca della trasformazione e siano rispettati gli stessi obblighi di fornire prontamente i mezzi finanziari necessari per gli interventi di sostegno alle banche aderenti al sistema.
  2. I sistemi di tutela istituzionale nascenti dalla trasformazione dei Gruppi Bancari Cooperativi mantengono i medesimi processi di classificazione, monitoraggio e controllo dei rischi delle banche aderenti. Esse affidano all'ente gestore l'esercizio delle funzioni aziendali di controllo sulla base di appositi contratti di esternalizzazione.
  3. L'ente gestore esercita poteri di intervento proporzionati alla rischiosità delle banche aderenti, incluso il potere di nominare, opporsi alla nomina e revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle banche aderenti.
  4. Al fine di assicurare la sostenibilità e la stabilità del sistema di tutela istituzionale, economie di scopo ed efficaci processi di gestione, l'ente gestore indica alle banche aderenti gli indirizzi strategici e le politiche di gestione e assunzione dei rischi cui debbono adeguarsi. Stabilisce altresì per le stesse banche aderenti comuni standard organizzativi, ivi compresi quelli inerenti al sistema informativo e fornisce indirizzi vincolanti in ordine agli assetti di governo societario, ai modelli operativi e alle tipologie di prodotti che esse possono offrire. Le banche aderenti al sistema di tutela istituzionale che, sulla base del sistema di classificazione del rischio adottato dall'ente gestore, si collocano nelle classi di rischio migliori: a) definiscono in autonomia i propri piani strategici e operativi, nel quadro degli indirizzi impartiti dall'ente gestore è sulla base delle metodologie da quest'ultimo definite; b) comunicano tali piani all'ente gestore; nominano i componenti dei propri organi di amministrazione e controllo e, in caso di mancato gradimento dell'ente gestore, sottopongono alla stessa, ai fini della sostituzione di ogni componente non gradito, una lista di tre candidati diversi da quelli già indicati nella medesima procedura di nomina, fermi restando i requisiti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 26. L'ente gestore emette disposizioni in ordine alle misure organizzative a presidio dei conflitti d'interesse.
  5. Le decisioni di rilievo strategico quali fusioni, scissioni, investimenti partecipativi e immobiliari, apertura, trasferimento o chiusura di dipendenze, vanno preventivamente comunicate all'ente gestore che, nel caso di nocumento agli equilibri economici e patrimoniali delle banche aderenti, può motivatamente negarne l'attuazione.
  6. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo, con particolare riferimento alle modalità di esercizio dei poteri di revoca e opposizione alla nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti di cui al comma 2, alle previsioni attinenti agli indirizzi del comma 4 e alle comunicazioni del comma 5».