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Articolo aggiuntivo n. 1.01 al ddl C.2284 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 14/01/20

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Trattamenti economici di equità nel settore del trasporto aereo)

  1. Al fine di contrastare forme di competizione salariale a ribasso in un settore caratterizzato da elevati standard di sicurezza, nonché di individuare un parametro esterno di commisurazione per definire la proporzionalità e la sufficienza del trattamento economico ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, i vettori e le imprese che operano e impiegano il personale sul territorio italiano che sono assoggettate alle autorizzazioni e alle certificazioni previste dalla normativa EASA e dalla normativa nazionale ed al monitoraggio di ENAC secondo le norme vigenti, applicano ai propri dipendenti i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli stabiliti dal contratto collettivo nazionale del trasporto aereo stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.