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Proposta di modifica n. 1.54 al ddl C.2284 in riferimento all'articolo 1.
argomenti:    

testo emendamento del 14/01/20

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. All'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è aggiunto in fine il seguente periodo: «A decorrere dal 1o gennaio 2021, l'incremento dell'addizionale è destinato all'alimentazione del predetto Fondo di solidarietà nella misura del 10 per cento.».
  6-ter. All'articolo 2, comma 47, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2020» e sono aggiunte, in fine, le parole: «; a decorrere dal 1o gennaio 2021 le stesse somme sono riversate alla medesima gestione nella misura del 90 per cento».
  6-quater. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter, pari a 25 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;.