Proposta di modifica n. 1.17 al ddl C.2284 in riferimento all'articolo 1.
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testo emendamento del 14/01/20

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. L'organo commissariale delle società in amministrazione straordinaria di cui al comma 1 svolge le sue funzioni nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili alla data di nomina del medesimo organo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e senza alcun ulteriore aggravio finanziario a carico delle società in amministrazione straordinaria di cui al comma 1.