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Proposta di modifica n. 1.798 al ddl C.2305 in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 22/12/19

  Dopo il comma 860, aggiungere i seguenti:
  860-bis. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Ai familiari delle vittime dell'attentato terroristico di Dacca del 1o luglio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Alle vittime di atti di terrorismo compiuti al di fuori del territorio nazionale e ai loro superstiti».
  860-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 800 mila euro per il 2020 e in 200 mila euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni ed integrazioni, come da ultimo rifinanziato dal comma 858. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.