Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 1.669 al ddl C.2305 in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 22/12/19

  Dopo il comma 556, aggiungere il seguente:
  556-bis. Dopo il comma 843 dell'articolo 1 della legge di bilancio n. 205 del 27 dicembre 2017 è inserito il seguente:
  «848-bis. Gli enti che hanno commesso errori nel riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come evidenziato da una revisione della delibera di riaccertamento svolta dall'organo di revisione, provvedono, contestualmente all'approvazione dei rendiconto 2018, al riaccertamento straordinario dei residui provenienti dalle gestioni 2.014 e precedenti, come risultanti al 31 dicembre 2019, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2020, L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. In ogni caso, resta ferma la possibilità degli enti di procedere ad una nuova operazione di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nei tempi e secondo le modalità di cui ai precedenti periodi del presente comma».