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Proposta di modifica n. 1.485 al ddl C.2305 in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 22/12/19

  Dopo il comma 358, aggiungere il seguente:
  358-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019 è istituito il Prestito d'Onore, con il quale gli studenti universitari e post lauream posso chiedere la copertura delle spese connesse agli studi. Gli Istituti bancari, in caso di rifiuto per comprovati motivi, sono tenuti a corrispondere almeno il pagamento delle tasse Universitarie o di Master, con la clausola, nel primo caso, della tolleranza di un solo anno fuori corso e l'iscrizione in un Ateneo italiano pubblico, richiedendo la restituzione del prestito a partire dal primo giorno di lavoro effettivo dello studente che abbia completato il cursus studiorum o abbia deciso di sospenderlo. Per quanto riguarda la formazione post lauream, il soggetto beneficiario del prestito può seguire e conseguire il titolo anche in un ateneo estero con la clausola di rientrare in Italia dopo un anno ovvero 12 mesi dal conseguimento del titolo stesso.