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Proposta di modifica n. 1.469 al ddl C.2305 in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 22/12/19

  Dopo il comma 353, aggiungere i seguenti:
  353-bis. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122 è incrementato di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Tale somma è destinata in favore delle vittime di reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici per l'erogazione di spese mediche e assistenziali necessari alle vittime.
  353-ter. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1 e per l'accesso agli interventi mediante le stesse finanziati. Lo schema del regolamento di cui al presente comma è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.
  353-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 353-bis, pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.