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Proposta di modifica n. 1.456 al ddl C.2305 in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 22/12/19

  Dopo il comma 344, aggiungere il seguente:
  344-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 339, al fine di favorire la natalità e sostenere la genitorialità è riconosciuto un assegno unico per ciascun figlio fino al compimento del sesto anno di età, per un importo di 400 euro per dodici mensilità, in favore delle famiglie con reddito familiare annuo fino a 90.000 euro. L'assegno di cui al comma 1 è maggiorato del 100 per cento per ciascun figlio con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. L'assegno di cui al comma 1 è maggiorato del 60 per cento in caso di nucleo familiare monogenitoriale. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

  Conseguentemente, al comma 339 sostituire le parole: 1.044 milioni con le seguenti: 3.044 milioni e le parole: 1.244 milioni con le parole: 3.244 milioni.