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Proposta di modifica n. 1.435 al ddl C.2305 in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 22/12/19

  Dopo il comma 338 aggiungere i seguenti:
  338-bis. L'importo minimo della pensione di inabilità e dell'assegno mensile di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 è determinato, a decorre dal 1o gennaio 2020 in euro 500.
  338-ter. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni del precedente comma, stimato in 8.500 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2020, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 6.000 milioni di euro per l'anno 2020. Entro la data del 15 gennaio 2021, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2020, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2021 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
  338-quater. A integrazione delle risorse di cui al precedente comma, ai fini della copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante riduzione di 2.500 milioni annui delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.