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Proposta di modifica n. 1.290 al ddl C.2305 in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 22/12/19

  Dopo il comma 218, aggiungere i seguenti:
  218-bis. All'articolo 12, della legge 19 giugno 2015, n. 78, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per i periodi di imposta dal 2015 al 2022.»;
   b) il comma 7-bis, la parola: «2019» è ovunque sostituita con la seguente: «2022».

  218-ter. Per fruire dei benefici di cui all'articolo 12, della legge 19 giugno 2015, n. 78, come prorogato dal comma 218-bis, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 del decreto interministeriale 10 aprile 2013, e successive modificazioni, presentano al Ministero dello sviluppo economico un'apposita istanza, nei termini previsti con nuovo bando del medesimo Ministero adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera a), del citato decreto interministeriale.
  218-quater. Ai maggiori oneri derivanti dai commi, 218-bis e 218-ter, pari a 20 milioni per gli anni 2020, 2021, 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze medesimo, allo scopo rifinanziando l'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.