presentato il 22/12/2019 in Assemblea della Camera da Maria TRIPODI (FI) e altri 7 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 22/12/19
Dopo il comma 140, inserire i seguenti:
140-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 389 è aggiunto il seguente:
«389-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020 sono erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connesse o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di polizia ovvero degli appartenenti al comparto sicurezza, ivi previsto il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco».
140-ter. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 140-bis, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine di garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.