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Proposta di modifica n. 1.227 al ddl C.2305 in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 22/12/19

  Dopo il comma 134, aggiungere i seguenti:
  134-bis. (Indennità supplementare per le truppe da sbarco, per unità anfibie, incursori subacquei, «acquisitori obiettivi» e «Ranger» delle Forze Armate). Per il personale dell'Esercito «acquisitore obiettivi» e «ranger» in servizio presso gli enti di Forze speciali o che operano per finalità delle Forze speciali, la misura percentuale dell'indennità di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78 è elevata al 220 per cento dell'indennità di impiego operativo di base a decorrere dal 19 gennaio 2020. Al medesimo personale dell'Esercito «acquisitore obiettivi» e «ranger» in servizio presso gli enti di Forze speciali o che operano per finalità delle Forze speciali è altresì corrisposta l'indennità supplementare mensile per operatore delle Forze speciali prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.
  134-ter. Agli oneri derivanti dal comma 134-bis pari a 4.150.000 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.