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Proposta di modifica n. 1.226 al ddl C.2305 in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 22/12/19

  Dopo il comma 134, aggiungere i seguenti:
  134-bis. (Indennità supplementare per gli incursori e gli operatori subacquei). 1. All'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dal 1o gennaio 2020, la misura percentuale dell'indennità di cui al secondo comma, percepita dal personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso di brevetto militare di incursore od operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei nonché presso centri e nuclei aerosoccorritori, è elevata al 220 per cento dell'indennità di impiego operativo di base. Il personale di cui al quarto comma percettore dell'indennità per brevetto di incursore, di subacqueo o di aerosoccoritore, quando cessa di percepire l'indennità supplementare, ha diritto alla corresponsione della medesima indennità supplementare in misura pari a un ventesimo dell'intero importo in godimento per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione della relativa indennità e fino a un massimo di venti anni, compresi i periodi effettuati alle medesime condizioni prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. Il predetto trattamento si cumula con le indennità operative spettanti, previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge, nonché dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360».
  134-ter. Agli oneri derivanti dal comma 134-bis pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.