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Proposta di modifica n. 1.143 al ddl C.2305 in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 22/12/19

  Dopo il comma 100, inserire i seguenti:
  100-bis. Dopo il comma 2-ter dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è aggiunto il seguente:
  «2-quater: I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e appositamente certificati da parte delle stesse amministrazioni pubbliche debitrici possono essere compensati con i debiti relativi alle imposte, ai contributi e alle altre somme di cui al comma 2 del presente articolo».

  100-ter. Dopo il comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è inserito il seguente:
  «1-bis. Il limite massimo di compensazione di cui al comma 1 del presente articolo non si applica ai crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione compensabili ai sensi dell'articolo 17, comma 2-quater, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

  100-quater. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 100-bis e 100-ter è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
  100-quinquies. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 100-quater, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disciplinata la procedura informatica per la registrazione e l'attestazione dell'esigibilità del credito per la compensazione di cui al presente articolo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
  100-sexies. Le disposizioni di cui ai commi da 100-bis a 100-quinquies producono effetti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
  100-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 100-bis a 100-quinquies si provvede, entro il limite massimo di spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.