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Proposta di modifica n. 1.104 al ddl C.2305 in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 22/12/19

  Dopo il comma 72, aggiungere i seguenti:
  72-bis. Al fine di consentire il completamento degli interventi in favore della città di Genova, al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3-bis dell'articolo 2, le parole: «e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2019, 2020 e 2021»;
   b) al comma 3-bis dell'articolo 2, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021»;
   c) al comma 1 dell'articolo 9-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli investimenti inseriti nel programma straordinario possono riguardare anche opere finalizzate a riqualificare il territorio urbano interessato dagli effetti dell'entrata in funzione di nuove opere o impianti portuali»;
   d) al comma 1 dell'articolo 9-ter, le parole: «presso il porto di Genova» sono sostituite dalle seguenti: «presso gli scali del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale»;
   e) al comma 1 dell'articolo 9-ter, le parole: «l'autorizzazione attualmente in corso rilasciata ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,» sono sostituite dalle seguenti: «le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono prorogate fino al 31 ottobre 2024,»;
   f) al comma 2 dell'articolo 9-ter, le parole: «del porto di Genova» sono sostituite dalle seguenti: «degli scali del sistema»;
   g) al comma 2 dell'articolo 9-ter, le parole: «dalla Compagnia unica lavoratori merci varie del porto di Genova» sono sostituite dalle seguenti: «dai soggetti autorizzati ex articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84».

  72-ter. Al fine di favorire la flessibilità dei Piani Regolatori alle esigenze di sviluppo portuale al comma 6 dell'articolo 22 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  72-quater. Al fine di consentire uno sviluppo delle attività portuali in linea con le disposizioni europee in materia di libertà di stabilimento, al comma 7 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: «non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richieda una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale» sono soppresse.