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Proposta di modifica n. 99.10 al ddl C.2305 in riferimento all'articolo 99.

testo emendamento del 20/12/19

  Dopo il comma 860, aggiungere i seguenti:
  860-bis. Le disposizioni della legge 3 agosto 2004, n. 206, in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice si applicano anche a tutte le vittime del dovere nonché ai loro familiari superstiti ai sensi dell'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
  860-ter. Il comma 562 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.
  860-quater. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 383.
  860-quinquies. L'articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativo all'esenzione dei trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, si interpreta nel senso che il regime fiscale da riservare ai trattamenti pensionistici ivi previsti è applicabile sull'intera pensione e non solo sulla parte corrispondente ai trattamenti pensionistici di privilegio correlati all'evento.
  860-sexies. L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2005, n. 243, si interpreta nel senso che alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 250.
  860-septies. L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006 n. 243, si interpreta nei senso che i benefici in materia di assunzioni dirette sono attribuiti con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio e alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti con le prerogative e le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407.
  860-octies. L'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 1), del regolamento di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che sia in sede di prima valutazione, sia in sede di rivalutazione delle percentuali di invalidità, si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181.
  860-nonies. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente articolo, per un importo non superiore a 40 milioni di euro per l'anno 2020 e non superiore a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.