Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 94.6 al ddl C.2305 in riferimento all'articolo 94.

testo emendamento del 20/12/19

  Dopo il comma 737, inserire i seguenti:
  737-bis. Il comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato. Conseguentemente, il comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.
  737-ter. Il maggior gettito eventualmente derivante dall'attuazione del comma 131-bis concorre al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, fatta salva una quota pari al cinquanta per cento di esso che è attribuito alla Missione 2 «Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto», Programma 2.2 «Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale», di cui allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari a 218,3 milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.