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Proposta di modifica n. 69-bis.1 al ddl C.2305 in riferimento all'articolo 69-bis.

testo emendamento del 20/12/19

  Dopo il comma 558 aggiungere il seguente:
  558-bis. All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 12-quater sono aggiunti i seguenti: «12-quinquies. Gli enti locali che incassano proventi dalle sanzioni di cui al comma 12-bis e di cui all'articolo 208, comma 1, di importo superiore alla media degli incassi dei due anni precedenti, come risultanti dalla relazione di cui al comma 12-quater del presente articolo, destinano la quota di proventi eccedente la media dei proventi dei due anni precedenti al Fondo per le vittime della strada di cui all'articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. In caso di inadempienza all'obbligo di cui al primo periodo si applicano le sanzioni di cui al comma 12-quater. 12-sexies. La disposizione di cui al comma 12-quinquies si applica a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge».