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Proposta di modifica n. 60.24 al ddl C.2305 in riferimento all'articolo 60.

testo emendamento del 20/12/19

  Dopo il comma 514 aggiungere il seguente:
  514-bis. Al fine di contrastare fenomeni elusivi del principio della gratuità e non trasferibilità della titolarità delle autorizzazioni per gli impianti viticoli, disciplinate dal decreto ministeriale n. 12272 del 15 dicembre 2015, conseguenti ad atti di compravendita, anche nell'ambito del rispetto del miglioramento della competitività del settore nell'ambito delle singole Regioni, l'estirpazione dei vigneti effettuata prima dello scadere dei 6 anni dalla data di registrazione dell'atto di compravendita non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto in una Regione differente da quella in cui è avvenuto l'estirpo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti di compravendita registrati prima dell'entrata in vigore della presente legge e per i quali è stata già effettuata l'estirpazione del vigneto, ovvero sia stata data la comunicazione d'intenzione di estirpo.