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Proposta di modifica n. 59.10 al ddl C.2305 in riferimento all'articolo 59.

testo emendamento del 20/12/19

  Dopo il comma 501, aggiungere il seguente:
  501-bis. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Fermo restando il limite di cui sopra, nel caso di danni alle coltivazioni dovuti da organismi nocivi ai vegetali, il calcolo dell'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile è effettuato con riferimento alla sola produzione della coltivazione oggetto del danno stesso».