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Proposta di modifica n. 58.9 al ddl C.2305 in riferimento all'articolo 58.

testo emendamento del 20/12/19

  Dopo il comma 478 aggiungere i seguenti:
  478-bis. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è sostituito dai seguenti:
  «2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti pubblici, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto del lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.
   2-bis. Per i soggetti che conseguono il diritto alla pensione a decorrere dal 31 dicembre 2019, il termine di 12 mesi, di cui al comma 2, trova applicazione per le seguenti fattispecie:
    1) raggiunti limiti d'età, compreso il collocamento a riposo d'ufficio disposto dalle singole amministrazioni al raggiungimento del limite di età ordinamentale, di cui all'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche se inferiore al limite d'età per la pensione di vecchiaia, e in presenza dell'avvenuto conseguimento del diritto a pensione, vigente alla data di entrata della presente legge;
    2) cessazioni dal servizio conseguenti all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel relativo contratto di lavoro, in quanto equiparabile alla cessazione per limiti di servizio;
    3) dimissioni volontarie, con o senza diritto a pensione anticipata, in deroga alle disposizioni previste dal decreto legge n. 138 del 2011, convertito nella legge n. 148 del 2011, e dalla legge n. 147 del 2013;
    4) recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento, destituzione dall'impiego etc.), salvo possibile deroga del termine di pagamento a 6 mesi, ove applicabile;
    5) cessazione dal servizio connessa al pensionamento conseguito con l'anzianità contributiva massima ai fini pensionistici (pari a 40 anni per la generalità dei lavoratori dipendenti ovvero anzianità contributive inferiori, con riferimento al personale appartenente a regimi pensionistici speciali);
    6) cessazione dal servizio dei soggetti di cui all'articolo 24, commi 6 e 10 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214;
    7) cessazione dal servizio dei soggetti di cui all'articolo 24, comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 708, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
    8) cessazione dal servizio derivante da risoluzione unilaterale di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
    9) cessazione dal servizio derivante da atto unilaterale del datore di lavoro associato ad accessi alla pensione con penalizzazione non configurabile come risoluzione a norma dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, come modificato dalla legge n. 114 del 2014;
    10) cessazione dal servizio del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, che cessa anticipatamente rispetto al limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito, se differenti, con riferimento a:
   a) dimissioni volontarie;
   b) con un'età di almeno 57 anni e tre mesi (requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'articolo, 12 del decreto legge 78 del 2010 e successive modificazioni e integrazioni) ed un'anzianità contributiva di 35 anni;
   c) con 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva (requisito da adeguare alla speranza di vita, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 78 del 2010 e successive modificazioni e integrazioni);
    11) in deroga all'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, il personale soprannumerario delle pubbliche amministrazioni interessate da processi di riduzione e razionalizzazioni, previste all'articolo 2 del decreto legge n. 95 del 2012, come successivamente modificato, al quale si applica la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 72, comma 11 del decreto legge n. 112 del 2008.
   2-ter. In deroga a quanto previsto dal comma 2-bis, la prestazione pensionistica è liquidata e messa in pagamento nei termini seguenti:
   a) Termine di 105 giorni: “Cessazioni dal servizio per inabilità o decesso”.
   2-quater. Per il personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni che accedono al beneficio di cui al comma 2, ai soli fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, si applica la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del comma 22 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138. Il trattamento di fine servizio, comunque denominato, è effettuato secondo le modalità previste dalla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 147 del 2013.».