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Proposta di modifica n. 42.6 al ddl C.2305 in riferimento all'articolo 42.

testo emendamento del 20/12/19

  Dopo il comma 356, aggiungere i seguenti:
  356-bis. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, finalizzato all'erogazione a favore di ciascun comune delle risorse finanziarie occorrenti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula di ciascuna scuola nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.
  356-ter. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, finalizzato all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni struttura di cui al presente comma nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.
  356-quater. Presso i servizi, le scuole e le strutture di cui ai commi 356-bis e 356-ter, sulla base del piano pluriennale di cui al comma 356-nonies, lettera a), sono installati sistemi certificati di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori.
  356-quinquies. Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza di cui al comma 356-quater sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione.
  356-sexies. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa della polizia giudiziaria o del pubblico ministero come prova documentale nel procedimento penale nel quale la parte offesa sia un soggetto tutelato ai sensi dei commi 356-bis e 356-ter.
  356-septies. L'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei sistemi di cui al comma 356-quater costituiscono requisito essenziale per l'esercizio dei servizi e delle attività nei servizi, nelle scuole e nelle strutture di cui ai commi 356-bis e 356-ter di nuova costituzione. I servizi, le scuole e le strutture di cui ai commi 356-bis e 356-ter già operativi alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono all'installazione dei sistemi di cui al comma 356-quater, secondo i termini stabiliti dal piano pluriennale di cui al comma 356-nonies, lettera a), e alla comunicazione dell'avvenuta installazione, da effettuare secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 356-nonies. L'omessa comunicazione dell'installazione di cui al precedente periodo determina la sospensione dell'attività.
  356-octies. La presenza dei sistemi di cui al comma 356-quater è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 356-bis e 356-ter hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 356-quater, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.
  356-nonies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-quinquiesdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 356-quater, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti: a) le modalità e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 356-bis a 356-decies, attraverso un piano pluriennale di attuazione delle installazioni dei sistemi di cui ai commi 1 e 2 nei servizi, nelle scuole e nelle strutture ivi indicate, che individui come prioritari i contesti caratterizzati da maggiore fragilità psico-fisica e sociale; b) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 356-quater; c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi; d) le modalità attuative di quanto disposto dai commi 4, 5 e 6; e) le modalità e i termini per la comunicazione dell'avvenuta installazione dei sistemi, di cui al comma 356-octies.
  356-decies. Lo schema del decreto di cui al comma 356-nonies è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.
  356-undecies. All'onere derivante dai commi da 356-bis a 356-decies, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, si provvede:
   a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;
   b) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

  356-duodecies. Le disposizioni dei commi da 356-bis a 356-undecies si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.