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Proposta di modifica n. 41.7 al ddl C.2305 in riferimento all'articolo 41.

testo emendamento del 20/12/19

  Dopo il comma 344, aggiungere i seguenti:
  344-bis. Al fine di rimuovere le cause, in modo particolare di carattere economico, sociale e familiare, che inducono a praticare l'interruzione volontaria di gravidanza, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, e fornire alle donne in stato di gravidanza tutto il supporto necessario, anche e soprattutto per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della citata legge 22 maggio 1978, n. 194, al fondo per i consultori familiari, di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, sono assegnati ulteriori 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

  344-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 344-bis, quantificati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.