Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 41.3 al ddl C.2305 in riferimento all'articolo 41.

testo emendamento del 20/12/19

  Al comma 339, premettere i seguenti:
  0339. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ogni figlio nato o adottato è riconosciuto un assegno mensile di 150 euro per dodici mensilità, fino al compimento del ventunesimo anno di età. Ai fini del beneficio di cui al presente comma, il figlio non deve avere un reddito superiore a 4 mila euro.
  0339-bis. Ai fini dell'erogazione dell'assegno di cui al comma 0339, il nucleo familiare del genitore richiedente il beneficio deve possedere un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 70.000 euro annui in caso di un figlio, e 90.000 euro in caso di più figli o in presenza di un figlio con disabilità certificata.
  0339-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità di erogazione dell'assegno, nei limiti delle risorse di cui al comma 0339-septies. Il medesimo decreto definisce altresì le condizioni e le cause di decadenza del beneficio di cui al presente articolo, nonché le modalità di recupero delle eventuali somme indebitamente percepite.
  0339-quater. Il contributo di cui al comma 0-339 non è conteggiato:
   a) ai fini dell'imposta sul reddito di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
   b) ai fini del calcolo dell'ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

  0339-quinquies. Ai beneficiari dell'assegno di cui al comma 0339, non si applicano le seguenti disposizioni:
   a) Decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 1955;
   b) articolo 12, comma 1, lettera c) e comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fatte salve le previste detrazioni per ciascun figlio con disabilità certificata;
   c) articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153;
   d) articolo 65, legge 23 dicembre 1998, n. 448;
   e) legge 23 dicembre 2014, n. 190, commi 12-15.

  0339-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'integrazione dell'assegno di cui al comma 0339, nel caso in cui il suo importo annuo risulti inferiore a quello dei benefìci che spetterebbero, nel medesimo anno, ai sensi delle disposizioni indicate al comma 0339-quinquies e integrate dal presente articolo, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a concorrenza dell'importo di questi ultimi.
  0339-septies. All'onere derivante dal beneficio di cui al comma 0339, si provvede mediante le risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 0339-quinquies, nonché, nel limite di 4.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 339, con il seguente: Al fine di implementare le misure di sostegno alla genitorialità e valorizzazione della famiglia, sono stanziati 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 finalizzati a dare attuazione, nei limiti di spesa stabiliti, a quanto previsto dai commi 2, 5 e 6-bis, del presente articolo.;
   dopo il comma 344 aggiungere il seguente:
  344-bis. Le risorse di cui al comma 339 non destinate alla copertura degli oneri di cui ai commi 340 e 344, confluiscono, quale contributo dello Stato, in un fondo per la realizzazione di asili nido e di servizi per la prima infanzia, la messa in sicurezza delle strutture esistenti, nonché per ridurre la forte disomogeneità e disparità territoriale che ne caratterizza l'offerta. Una quota è riservata per favorire le imprese e altri luoghi di lavoro nella realizzazione di asili aziendali o interaziendali. Con decreto del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il ministero dell'economia, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definite le modalità e i criteri di ripartizione tra le regioni delle risorse, anche in funzione del necessario riequilibrio territoriale dell'offerta.