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Proposta di modifica n. 40.1 al ddl C.2305 in riferimento all'articolo 40.

testo emendamento del 20/12/19

  Sostituire il comma 331 con il seguente:
  331. La dotazione complessiva del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aumentata a 750 milioni di euro per il 2020 e a 850 milioni di euro a decorrere dal 2021.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente comma, quantificati in 179 milioni di euro per l'anno 2020, 281 milioni di euro per l'anno 2021 e 850 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.