presentato il 25/09/2018 in XIII Territorio, ambiente, beni ambientali del Senato da Valeria SUDANO (Lega) e altri e altri 3 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 25/09/18
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 13. - (Riduzione del contenzioso giurisdizionale. Case della giustizia). â 1. Al fine di incentivare nel territorio delle isole minori il ricorso alle modalità di risoluzione alternativa delle controversie, nell'ottica della riduzione del contenzioso giurisdizionale, anche in deroga alle disposizioni in materia di revisione degli uffici e delle circoscrizioni giudiziarie adottate in attuazione della delega di cui alla legge 14 settembre 2011, n. 148, nei comuni di cui all'allegato A ove ha sede il giudice di pace è istituita la "casa della giustizia".
2. Presso le case della giustizia è insediato l'ufficio del mediatore-conciliatore, scelto tra i magistrati in quiescenza che abbiano dichiarato la propria disponibilità , con il compito di raccogliere e valutare le domande di mediazione per la conciliazione di una controversia, presentate da soggetti pubblici e privati. Al mediatore-conciliatore non sono dovuti rimborsi, compensi o altri emolumenti comunque denominati.
3. Il mediatore-conciliatore, in accordo con le parti richiedenti la mediazione, assegna il procedimento ad un mediatore in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180. Il procedimento si svolge presso la casa della giustizia. Le spese di viaggio e di soggiorno eventualmente sostenute dal mediatore sono comprese nelle spese processuali ai sensi dell''articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
4. Per quanto non diversamente previsto, al procedimento di mediazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in quanto compatibili».