Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 28.18 al ddl C.2305 in riferimento all'articolo 28.

testo emendamento del 20/12/19

  Dopo il comma 265 aggiungere i seguenti:
  265-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «1-quinquies. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda un importo fino ad un massimo del 60 per cento dell'ammontare delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie, degli enti di ricerca, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'istituto superiore di sanità e l'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali ed in favore del Fondo per la promozione dell'eccellenza e del merito fra gli studenti universitari».

  265-ter. All'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi, al comma 1, la lettera 1-quater) è soppressa.
  265-quater. Dopo l'articolo 78 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi, è aggiunto il seguente:
  «Art. 78-bis. – (Detrazione d'imposta per le erogazioni liberali a favore delle università). – 1. Si possono detrarre dall'importo dell'imposta sul reddito delle società (IRES) fino al 50 per cento dell'ammontare dei fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi in favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e di istituzioni universitarie, degli enti di ricerca, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'ISS e l'ISPESL, nonché degli enti parco regionali e nazionali ed in favore del Fondo per la promozione dell'eccellenza e del merito fra gli studenti universitari».

  266-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 265-bis e 265-quater si provvede, a decorrere dall'anno 2020, nel limite di spesa di 250 milioni annui. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 265-bis e 265-quater, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al periodo precedente. Ai maggiori oneri di cui al primo periodo pari a 250 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione annuale delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.