Proposta di modifica n. 4.1 al ddl S.497 in riferimento all'articolo 4.
argomenti:  

testo emendamento del 25/09/18

Sostituire l'articolo con il seguente:

        Â«Art. 4. - (Fondo di sviluppo delle isole minori). – 1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, la dotazione del Fondo di sviluppo delle isole minori, di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, per il finanziamento degli interventi a favore delle isole di cui alla presente legge.

        2. Alla realizzazione degli interventi in favore delle isole lacustri e lagunari sono destinate risorse in misura non inferiore al 10 per cento del Fondo di cui al comma 1.

        3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono integralmente destinate al finanziamento degli interventi inseriti nel DUPIM, per essere ripartite tra i. comuni destinatari dei medesimi interventi, sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato di cui all'articolo 3.

        4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le ulteriori risorse già stanziate per il finanziamento di interventi per le isole minori di pertinenza dei Ministeri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, della salute e dei trasporti che confluiscono nel Fondo di cui al comma 1 per le medesime finalità ivi indicate».