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Proposta di modifica n. 17-ter.19 al ddl C.2305 in riferimento all'articolo 17-ter.

testo emendamento del 20/12/19

  Dopo il comma 140, aggiungere il seguente:
  140-bis. Lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.000.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020 da destinare al personale delle forze di polizia e delle forze armate, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per valorizzare le specifiche funzioni svolte per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connesse anche con l'esigenza di innalzare la risposta al terrorismo internazionale e al crimine organizzato, nonché alle attività di tutela economico-finanziaria e di difesa nazionale, da utilizzare anche per le indennità accessorie relative ai servizi maggiormente gravosi e disagiati, mediante l'attivazione delle procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995, nonché a copertura del finanziamento da destinare a specifici interventi volti ad assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo il soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali.
   All'onere derivante dal presente comma, pari a 1.000.000.000 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.