Proposta di modifica n. 8.2 al ddl S.497 in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 25/09/18

Al comma 1 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la partecipazione del presidente dell'ANCIM e dei presidenti delle regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, sono adottate le misure per il potenziamento e la riorganizzazione delle attività dei presìdi sanitari e dei presìdi ospedalieri, ove esistenti, idonee a garantire l'efficienza e l'appropriatezza degli interventi di presa in carico e di risposta alle emergenze-urgenze nelle isole minori, al fine della loro fruizione sia nelle condizioni di normale presenza stanziale, sia nelle situazioni di sovraffollamento determinato dalle presenze turistiche».

        Conseguentemente, sostituire i commi da 3 a 7 con il seguente:

        Â«3. L'accordo di cui al comma 1 deve prevedere:

            a) interventi atti a garantire, in termini proporzionali rispetto alla popolazione stabilmente residente e rispetto alla popolazione temporanea derivante dai flussi turistici, la presenza costante nei presìdi sanitari e ospedalieri delle isole minori di personale medico e infermieristico di comprovata esperienza negli interventi di primo soccorso, nonché di apparecchiature per il primo intervento e per le diagnosi d'urgenza;

            b) anche in deroga alla normativa vigente, il mantenimento dei punti nascita esistenti, con adeguata disponibilità di personale e di dotazioni strumentali, al fine di garantire la corretta gestione dell'assistenza prenatale e neonatale, con particolare riferimento alle situazioni di criticità per le quali deve essere altresì garantita la disponibilità, mediante specifici protocolli di intesa, di mezzi per il trasferimento in sicurezza presso centri di eccellenza per diagnosi precoci e per interventi di emergenza sulle patologie gravi, prenatali e post-parturn;

            c) la disponibilità, presso ciascun comune delle isole minori, di presìdi territoriali organizzati per la presa in carico dei percorsi di emergenza-urgenza, per l'erogazione dei servizi di cure primarie e per la gestione ambulatoriale e domiciliare delle patologie croniche, ivi compresa la presa in carico di pazienti oncologici e dializzati;

            d) la possibilità di effettuare nell'isola le visite sanitarie e gli esami di controllo specialistico, presso i presìdi sanitari e le strutture ospedaliere ove esistenti, con cadenze prestabilite e correlate alle diverse necessità conseguenti alle esigenze dei cittadini stabilmente residenti e alle situazioni di sovraffollamento conseguenti ai flussi turistici;

            e) qualora, a causa della particolarità delle patologie, degli interventi o degli strumenti necessari, non sia possibile provvedere all'assistenza locale immediata, è riconosciuto agli abitanti delle isole minori il diritto al rimborso delle spese sostenute in armonia dei parametri esistenti per sottoporsi alle cure presso strutture sanitarie in terraferma all'interno ---Cambio Pagina---della regione di appartenenza, fermo restando quanto già previsto per gli interventi extra-regionali. Le stesse provvidenze sono riconosciute ad un accompagnatore, qualora il paziente non sia in grado di spostarsi in autonomia.

            f) l'effettuazione, con cadenza periodica, di appositi interventi per la formazione e l'aggiornamento del personale medico in servizio presso le isole minori, finalizzati in particolare alla corretta pratica della telemedicina, anche con l'eventuale periodica applicazione presso strutture di eccellenza».